25 settembre 2017

Cass. civ. Sez. I, Ord., 13/9/17, n. 21213

In caso di scioglimento del contratto di leasing ad opera del curatore fallimentare, il concedente, per i crediti scaduti, insinuandosi al passivo in sede di verifica dei crediti, può soddisfarsi in sede fallimentare, in quanto il credito è sorto anteriormente al concorso e detti crediti andranno pacificamente ammessi, al lordo degli interessi di mora, alla data della dichiarazione di fallimento. Per i canoni a scadere, invece, il creditore ha soltanto diritto alla restituzione del bene, oltre al diritto eventuale (per il quale vi è incertezza sul se verrà ad esistenza e su quale eventualmente sarà il preciso ammontare) di insinuarsi nello stato passivo, in via tardiva, per la differenza fra il credito vantato alla data del fallimento e quanto ricavato, o meglio la minore somma ricavata rispetto a detto credito dalla nuova allocazione del bene.


Svolgimento del processo

1. ICCREA Banca Impresa S.p.A. (da qui ICCREA) ricorre per cassazione nei confronti del Fallimento (OMISSIS) s.r.l. articolando tre motivi avverso il decreto con il quale il Tribunale di Bergamo ha rigettato l'opposizione al passivo fallimentare proposta da ICCREA, così confermando il provvedimento del Giudice Delegato che aveva accolto la rivendica e ammesso al passivo in via chirografaria i soli interessi sui canoni scaduti (rideterminati secondo le norme codicistiche) dichiarando, invece, inammissibile, allo stato, la domanda di ammissione al passivo per la quota capitale dei canoni scaduti e a scadere.

2. Il Tribunale, infatti, con decreto n.10934/2010, ha ritenuto sussistere, nell'art. 72-quater della legge fallimentare (LF), una disciplina speciale dello scioglimento dei contratti, prevalente su quella dell'art. 72 LF. Di talchè, il concedente, in caso di scioglimento del contratto di leasing, avrebbe diritto alla restituzione del bene restando, tuttavia, tenuto a versare alla curatela l'eventuale differenza tra la maggior somma ricavata dalla vendita, o da altra collocazione del bene, e il credito residuo in linea capitale. In caso contrario, laddove la somma ottenuta con la ricollocazione non soddisfacesse il suo credito, avrebbe diritto a insinuarsi nello stato passivo per la differenza. Condizione per l'insinuazione, sia per i canoni scaduti che per quelli a scadere, sarebbe, appunto, l'avvenuta collocazione dei beni. Inoltre, non sussisterebbe alcun diritto all'indennizzo atteso lo scioglimento del contratto, la non individuazione dei suoi presupposti e l'inapplicabilità dell'art. 80 L.f. in quanto relativo alla locazione immobiliare.

3. Il Fallimento resiste con controricorso.

4. ICCREA ha depositato memoria illustrativa del proprio ricorso.

Motivi della decisione

1. Con il primo motivo di ricorso (omessa, insufficiente, contradditoria motivazione su un punto decisivo della controversia in relazione agli artt. 72 e 72-quater LF, nonchè violazione e falsa applicazione di legge ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 in relazione agli artt. 72 e 72-quater LF) il ricorrente censura la decisione impugnata nella parte in cui, nell'applicare le norme fallimentari, pertinenti alla vicenda, interpreta male i concetti che gli artt. 72 e 72 quater LF richiamano, assimilando e confondendo il credito per canoni maturati alla data del fallimento con il credito residuo in linea capitale.

2. Con il secondo motivo di ricorso (violazione e falsa applicazione di legge ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 in relazione agli artt. 72 e 72-quater LF) il ricorrente censura la decisione impugnata, nella parte in cui avrebbe considerato derogato l'art. 72 LF, benchè espressamente richiamato all'art. 72-quater LF, comma 1 sulla base di un presunto rapporto di specialità fra le due norme, negando che l'intero credito per canoni scaduti si sarebbe dovuto ammettere senza limiti al passivo fallimentare.

2.1. Pertanto, viene formulato il seguente quesito di diritto: "se è vero che l'art. 72-quater, richiamando l'art. 72, consente al contraente adempiente, e quindi la società di locazione finanziaria, di far valere nel passivo l'intero credito maturato antecedentemente alla dichiarazione di fallimento ed in costanza di contratto, precedente allo scioglimento disposto dal curatore ai sensi dell'art. 72-quater, comma 1?".

3. Con il terzo motivo di ricorso (violazione e falsa applicazione di legge ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in relazione agli artt. 72 e 72-quater LF) il ricorrente censura la decisione impugnata per aver indebitamente rinviato parte del credito maturato prima della dichiarazione di fallimento ad una futura ed incerta valutazione del rapporto di credito residuo, composto da ulteriori e diversi elementi, e valore di allocazione.

3.1. Al fine di una maggiore chiarezza è, altresì, formulato il seguente quesito di diritto: "precisi la Suprema Corte se è vero che l'art. 72-quater e l'art. 72 LF, non prevedano che la banca concedente debba attendere la vendita del bene per poter insinuare al passivo tutto il proprio credito, ivi compreso quello integralmente maturato sino alla data di fallimento e relativo a prestazioni scadute, se altresì le norme in commento prevedano che il credito maturato sino alla data di fallimento e relativo a prestazioni scadute debba o possa essere ammesso al passivo in sede di verifica dei crediti, e che l'eventuale ulteriore credito derivante da una non sufficiente vendita dei beni rispetto al valore residuo in linea capitale possa essere ammesso al passivo - a quel punto in via tardiva atteso che i beni non possono che essere rivenduti dopo l'accoglimento della rivendica e quindi a stato passivo chiuso -, possa essere oggetto per la differenza di domanda di ammissione tardiva ex art. 101 LF".

4. Tutti i motivi sono fondati e, data la loro interconnessione, possono essere trattati congiuntamente.

4.1. Nel novero dei contratti pendenti al momento della dichiarazione di fallimento e che restano sospesi, secondo la regola generale di cui all'art. 72, comma 1, LF, rientra anche il leasing, rispetto al quale lo scioglimento si pone come una facoltà che l'ordinamento riserva al curatore in presenza di una (giusta) causa che rende impossibile il pagamento, ovvero il fallimento.

4.2.Qualora il curatore opti per lo scioglimento, la determinazione del credito del concedente è regolata dall'art. 72-quater, commi 2 e 3, LF, norma che, ai fini endoconcorsuali, non tiene più conto della distinzione consolidata tra il leasing traslativo e il leasing di godimento, introducendo una disciplina unitaria, improntata alla causa del contratto di finanziamento.

4.3. La prima questione posta dal ricorso è se l'art. 72-quater LF, richiamando l'art. 72 LF, consenta al contraente adempiente, e quindi al concedente, di far valere nel passivo il credito maturato ante dichiarazione di fallimento e in costanza di contratto, precedente allo scioglimento disposto dal curatore ai sensi dell'art. 72-quater, comma 1, LF. 4.4. L'argomento è stato già affrontato da questa Corte, in primo luogo ed implicitamente, con la sentenza n. 4862 del 2010, in secondo luogo ed espressamente dalla sentenza n. 15701 del 2011.

4.5. Nella vicenda esaminata dalla prima pronuncia il creditore ricorrente era stato già ammesso al passivo del fallimento dell'utilizzatore per il credito relativo ai canoni scaduti e rimasti insoluti prima della dichiarazione di fallimento e la Corte, nell'interpretare l'art. 72-quater LF nella parte relativa alla possibilità di soddisfare il credito residuo del concedente fuori dal concorso con gli altri creditori, ha implicitamente confermato la decisione del giudice del merito con la quale era stato già ammesso al passivo il credito per canoni scaduti prima della dichiarazione di fallimento. Per l'effetto, la corretta interpretazione della locuzione "canoni residui", utilizzata nella citata sentenza, consisterebbe in tutti quei canoni ancora non corrisposti, e che l'utilizzatore avrebbe dovuto corrispondere, qualora il contratto avesse avuto piena e completa esecuzione sulla base di quanto pattuito. Pertanto, illegittima non sarebbe la pretesa di insinuarsi al passivo per i canoni già scaduti alla data del fallimento, ma quella per i canoni non ancora scaduti al momento della dichiarazione di fallimento, dei canoni cioè la cui maturazione presuppone il permanere della utilizzazione e, quindi, il godimento di un bene, che, invece, con lo scioglimento del contratto, viene restituito al concedente e così rientra nella sua disponibilità, tant'è vero che questi può immediatamente provvedere ad una nuova allocazione dello stesso.

4.6. In senso conforme questa Corte si è espressa con la seconda sentenza sopra citata, la quale ha cassato il provvedimento del giudice di merito per aver dichiarato inammissibile, poichè anteriore alla riallocazione del bene oggetto di contratto, la domanda di insinuazione al passivo avanzata dal concedente per i canoni scaduti e non pagati alla data di fallimento. Alla base della decisione, l'accostamento della disciplina dell'art. 72-quater LF, laddove consente al creditore di soddisfarsi sul bene oggetto del contratto di locazione finanziaria al di fuori del concorso, a quella dei creditori pignoratizi e di quelli garantiti da privilegio speciale ex art. 53 LF. Infatti questi ultimi, benchè destinati ad essere soddisfatti al di fuori del riparto dell'attivo fallimentare, mediante vendita diretta o indiretta del bene gravato da pegno o privilegio speciale, devono previamente chiedere l'ammissione del credito al passivo, sfuggendo, così, al concorso sostanziale ma non formale. Allo stesso modo il locatore, per il credito per il capitale residuo, a seguito della restituzione del bene, può immediatamente soddisfarsi al di fuori del concorso sostanziale, senza attendere il piano di riparto sulla somma incassata dalla riallocazione dello stesso, solo previa ammissione del credito al passivo.

4.7. Occorre, tuttavia, fare una precisazione. Il credito vantato dal concedente si specifica in due segmenti. Il primo relativo ad una somma certa e determinata già alla data della dichiarazione di fallimento (rappresentato dai canoni scaduti e non pagati) ed il secondo relativo ad una somma indeterminata, variabile e dipendente dalla reazione del mercato alla nuova allocazione del bene (rappresentato dalla differenza tra il valore residuo del bene alla data di fallimento e quanto incassato, che può essere anche negativa). Appare, quindi, evidente che - per il primo segmento di credito - il concedente è legittimato ad insinuarsi ordinariamente al passivo e ad essere soddisfatto in sede fallimentare, indipendentemente dalla vendita o altra allocazione del bene in leasing, mentre l'ulteriore ed eventuale segmento di credito potrà essere insinuato solo a latere della collocazione stessa, da cui strettamente dipende.

4.8. Di pari avviso, del resto, anche l'ordinanza di questa Corte n. 8687 del 2015 che ha ribadito il principio di diritto secondo cui "in caso di fallimento dell'utilizzatore e di opzione del curatore per lo scioglimento del vincolo contrattuale" il concedente "non può richiedere subito, mediante l'insinuazione al passivo ed ex art. 93 l.fall., anche il pagamento dei canoni residui che l'utilizzatore avrebbe dovuto corrispondere nell'ipotesi di normale svolgimento del rapporto di locazione finanziaria, in quanto con la cessazione dell'utilizzazione del bene viene meno l'esigibilità di tale credito, ma ha esclusivamente diritto alla restituzione immediata del bene ed un diritto di credito eventuale, da esercitarsi mediante successiva insinuazione al passivo, nei limiti in cui, venduto o altrimenti allocato a valori mercato il bene oggetto del contratto di leasing, dovesse verificarsi una differenza tra il credito vantato alla data del fallimento e la minor somma ricavata dalla allocazione del bene cui è tenuto il concedente stesso, secondo la nuova regolazione degli interessi fra le parti direttamente fissata dalla legge".

4.9. In altri termini e così rispondendo all'ulteriore quesito, non sussistendo motivi che permettano di superare l'orientamento consolidatosi (cfr. anche Cass. civ., Sez. 6 - 1, n. 17577 del 2015), deve affermarsi che: "in tema di leasing, in caso di scioglimento del contratto ad opera del curatore fallimentare, il concedente, per i crediti scaduti, insinuandosi al passivo in sede di verifica dei crediti, può soddisfarsi in sede fallimentare, in quanto il credito è sorto anteriormente al concorso e detti crediti andranno pacificamente ammessi, al lordo degli interessi di mora, alla data della dichiarazione di fallimento. Per i canoni a scadere, invece, il creditore ha soltanto diritto alla restituzione del bene, oltre al diritto eventuale (per il quale vi è incertezza sul se verrà ad esistenza e su quale eventualmente sarà il preciso ammontare) di insinuarsi nello stato passivo, in via tardiva, per la differenza fra il credito vantato alla data del fallimento e quanto ricavato, o meglio la minore somma ricavata rispetto a detto credito dalla nuova allocazione del bene".

5. Da quanto esposto consegue che la soluzione adottata dal Tribunale di Bergamo non è corretta e i motivi di ricorso devono essere accolti con la conseguente cassazione del provvedimento impugnato ed il rinvio della causa, davanti allo stesso tribunale che, in diversa composizione, deciderà nuovamente la vertenza uniformandosi al principio enunciato e regolando anche le spese di questa fase del giudizio.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e rinvia la causa al Tribunale di Bergamo in diversa composizione, anche per le spese di questa fase del giudizio.