5 giugno 2017

Trib. Udine, 12/5/17

Sono nulle le condizioni economiche contrattuali di un leasing immobiliare e di un contratto di finanziamento per lavori di ristrutturazione ad esso collegato per i seguenti diversi motivi: 1) Per indeterminatezza, ex art. 1346 c.c., delle condizioni economiche di indicizzazione dei tassi, (disciplinate nelle “Condizioni Particolari”); 2) per la la previsione contrattuale, di due criteri “difformi” di indicizzazione; 3) la variazione futura della misura dei canoni mensili e del rapporto di cambio tra Euro e Libor CHF con violazione dell’art. 117 co. 4 T.u.b.; 4) l’utilizzo di un parametro più sfavorevole al cliente rispetto al previsione pubblicizzata; 5) difformità della valuta rilevante nel rapporto con l’euro, tra contratto e foglio illustrativo; 6) mancata allegazione del piano di ammortamento e conseguente indeterminatezza per mancata indicazione del dato temporale (360 o 365 giorni); 7) mancata indicazione, al momento della stipula del reale tasso di cambio Euro/CHF, onde consentire al cliente l’individuazione dello spread applicato.