16 aprile 2017

Trib. Vicenza, 28/3/17

In caso di risoluzione per inadempimento dell'utilizzatore, una volta detratto il corrispettivo della rivendita dell'imbarcazione (o del reimpiego in locazione finanziaria dello stesso natante), l'acquisizione da parte della Concedente di tutti i canoni del leasing, scaduti e non pagati e a scadere (ivi compreso l'importo del prezzo concordato per l'esercizio della facoltà di acquisto alla scadenza), attualizzati al momento della risoluzione, da un lato, viene a configurare, in concreto, la mera restituzione del capitale investito, il riconoscimento degli interessi di mora convenuti, il rimborso delle spese sostenute ed il conseguimento degli utili dell'operazione finanziaria, secondo lo schema tipico del contratto di leasing e, dall'altro, ad escludere un indebito arricchimento della Concedente in pregiudizio degli Utilizzatori inadempienti.
Pertanto è valida la clausola risolutiva espressa contenuta nelle Condizioni Generali di Contratto che preveda il suddetto meccanismo, indipendentemente dalla natura, traslativa o di godimento, dello stipulato contratto di locazione finanziaria; è alla stessa clausola che deve farsi riferimento per la disciplina delle conseguenze derivanti dalla risoluzione del contratto di leasing, quale regolamentazione pattizia, pienamente valida, efficace e non vessatoria, prevalente sulla norma codicistica di cui all'art. 1526, comma 1, c.c., dettata in materia di vendita con riserva di proprietà.