19 gennaio 2017

App. Torino, 29/11/16

In caso di risoluzione per inadempimento dell'utilizzatore del contratto di leasing traslativo, ai sensi dell'art. 1526 c.c., al concedente deve essere riconosciuto un equo compenso per l'uso della cosa, il quale non può essere determinato nel mero valore locativo del bene, ma deve tenere conto anche del lucro cessante, ossia dell'utile non conseguito nel corso di tutto il rapporto in dipendenza della risoluzione anticipata dello stesso, il deprezzamento conseguente alla  incommerciabilità del bene come nuovo e il logoramento per l'uso.