29 dicembre 2016

Trib. Treviso, 21/9/16

Fonte: Contratti, 2016, n. 12, p. 1128

Nel caso in cui il curatore del fallimento dell'utilizzatore si sciolga dal contratto di leasing i canoni post fallimento non vanno ammessi al passivo, in quanto con la cessazione dell'utilizzazione del bene viene meno l'esigibilità di tale credito, avendo il concedente esclusivamente diritto alla restituzione immediata del bene ed un diritto di credito eventuale, da esercitarsi mediante successiva insinuazione al passivo, nei limiti in cui dovesse verificarsi una differenza tra il credito vantato alla data del fallimento e la minore somma ricavata dalla allocazione del bene.