Fonte: Contratti, 2016, n. 12, p. 1128
Nel caso in cui il curatore del fallimento
dell'utilizzatore si sciolga dal contratto di leasing i canoni post
fallimento non vanno ammessi al passivo, in quanto con la cessazione
dell'utilizzazione del bene viene meno l'esigibilità di tale credito,
avendo il concedente esclusivamente diritto alla restituzione immediata
del bene ed un diritto di credito eventuale, da esercitarsi mediante
successiva insinuazione al passivo, nei limiti in cui dovesse
verificarsi una differenza tra il credito vantato alla data del
fallimento e la minore somma ricavata dalla allocazione del bene.