27 giugno 2016

Trib. Firenze, 5/5/16

Nel contratto di leasing le parti hanno piena facoltà di disciplinare autonomamente gli effetti della risoluzione contrattuale per inadempimento della parte conduttrice, in quanto, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, possono anche convenire che le rate pagate restino acquisite al venditore a titolo d'indennità, salvo il diritto del giudice di ridurre detta indennità.
 
Non può dunque trovare applicazione l'obbligo di restituzione dei canoni percetti, proprio perché paralizzato dall'indennizzo ammesso dal secondo comma dell'art. 1526 c.c..
 
(Occorre precisare che, conformemente a quanto previsto dall'art. 15 delle pattuizioni contrattuali, R., in sede monitoria, ha domandato il pagamento, oltre che dei canoni insoluti indicati nel ricorso per decreto ingiuntivo, maggiorati di interessi e spese, della penale convenzionale, pari ai 3/5 del totale dei canoni di locazione finanziaria (scaduti ed a scadere successivamente alla risoluzione del contratto) che sarebbero stati dovuti ove non fosse intervenuta la risoluzione de qua, evidentemente confidando di potere ricavare dalla futura vendita del bene già oggetto di leasing un importo sufficiente a coprire i 2/5 delle mensilità non contemplate dalla suddetta penale, evento che nel caso di specie non si è verificato, atteso che, come evidenziato, il ricavato della vendita si è rivelato insufficiente anche in relazione ai soli predetti 2/5 non domandati in sede monitoria, con conseguente certa congruità della menzionata penale convenzionale).