15 aprile 2016

Trib. Udine, 29/2/16

La clausola di "rischio cambio" introduce nel contratto di leasing uno strumento finanziario, dotato di causa propria ed autonoma rispetto al contratto di leasing, la cui autonomia è sottolineata dalla liquidazione separata dei flussi finanziari che la sua esecuzione determina e dalla evidenza data nel contratto al suo carattere aleatorio.
Non si è dunque in presenza di un contratto complesso, la cui causa contrattuale (intesa come lo scopo, di contenuto economico, che le parti perseguono con la conclusione di uno specifico accordo) è unica, ma di un collegamento negoziale tra più contratti, ciascuno dotato della sua causa.
 
La autonomia del rapporto contrattuale costituito con la clausola di "rischio cambio" comporta che le somme versate dall'utilizzatore in forza di essa non sono un corrispettivo del contratto di leasing; la sua natura di strumento finanziario imponeva invece alla banca concedente (che lo ha negoziato per conto proprio) il rispetto delle norme di condotta previste per gli intermediari finanziari dal D. Lgs. n. 58 del 1998 e dalla normativa regolamentare applicabile.