1 ottobre 2015

Novità sui contratti di leasing ineseguiti nel fallimento

Segnaliamo un articolo pubblicato su Italia Oggi del 28/9/2015, inerente le novità in materia di contratti pendenti introdotte dal D. Lgs. 83/2015.

Vi si legge che l'articolo 8 del decreto legge 83/2015, ha riscritto in gran parte l'articolo 169-bis l. fall. ora rubricato «contratti pendenti», introducendo diverse novità sul punto. Tale norma ad oggi prevede che:
"Il debitore con il ricorso di cui all'articolo 161 o successivamente può chiedere che il Tribunale o, dopo il decreto di ammissione, il giudice delegato con decreto motivato sentito l'altro contraente, assunte, ove occorra, sommarie informazioni, lo autorizzi a sciogliersi dai contratti ancora ineseguiti o non compiutamente eseguiti alla data della presentazione del ricorso. Su richiesta del debitore può essere autorizzata la sospensione del contratto per non più di sessanta giorni, prorogabili una sola volta. Lo scioglimento o la sospensione del contratto hanno effetto dalla comunicazione del provvedimento autorizzativo all'altro contraente.
In tali casi, il contraente ha diritto ad un indennizzo equivalente al risarcimento del danno conseguente al mancato adempimento. Tale credito è soddisfatto come credito anteriore al concordato, ferma restando la prededuzione del credito conseguente ad eventuali prestazioni eseguite legalmente e in conformità agli accordi o agli usi negoziali, dopo la pubblicazione della domanda ai sensi dell'articolo 161.
Lo scioglimento del contratto non si estende alla clausola compromissoria in esso contenuta.
Le disposizioni di questo articolo non si applicano ai rapporti di lavoro subordinato nonché ai contratti di cui agli articoli 72, ottavo comma, 72 ter e 80 primo comma.
In caso di scioglimento del contratto di locazione finanziaria, il concedente ha diritto alla restituzione del bene ed è tenuto a versare al debitore l'eventuale differenza fra la maggiore somma ricavata dalla vendita o da altra collocazione del bene stesso avvenute a valori di mercato rispetto al credito residuo in linea capitale. La somma versata al debitore a norma del periodo precedente è acquisita alla procedura. Il concedente ha diritto di far valere verso il debitore un credito determinato nella differenza tra il credito vantato alla data del deposito della domanda e quanto ricavato dalla nuova allocazione del bene. Tale credito è soddisfatto come credito anteriore al concordato
".
 
Italia Oggi precisa che la richiesta di scioglimento può riguardare contratti ancora ineseguiti o non compiutamente eseguiti alla data di presentazione del ricorso ex articolo 161 l. fall. (quindi sia per la domanda piena che per la prenotazione), e che, come del resto anticipato dalla prassi presso più tribunali, l'autorizzazione non è automatica (quindi una mera formalità da parte del tribunale/giudice delegato) ma il tribunale, o il giudice delegato, dopo l'ammissione alla procedura provvede, con decreto motivato soltanto dopo aver sentito l'altro contraente e assunte sommarie informazioni ove ritenuto necessario.
Per l'assunzione delle informazioni sommarie, ancorché la norma non lo espliciti, gli autori ritengono che non siano necessarie particolari formalità come sono invece necessarie per sentire l'altro contraente, il quale deve essere formalmente informato e convocato dinanzi all'organo al quale è stata rivolta la richiesta di scioglimento.
Il terzo comma, aggiunto in fase di conversione del D. L. 83/2015, disciplina lo scioglimento del contratto di locazione finanziaria prevedendo che la società di leasing ha diritto alla restituzione del bene ma è tenuta a versare all'utilizzatore l'eventuale differenza tra la maggiore somma ricavata dalla vendita o da altra collocazione del medesimo bene a valore di mercato rispetto al credito residuo in linea capitale. La società di leasing ha diritto a far valere verso il conduttore un credito, da soddisfare come credito anteriore al concordato, pari alla differenza tra il credito vantato alla data del deposito della domanda e quanto ricavato dalla nuova collocazione del bene. Come previsto dalle disposizioni transitorie del D. L. 83/2015 le nuove disposizioni si applicano alle istanze di scioglimento depositate dopo il 27 giugno 2015, data di entrata in vigore del sopraccitato art. 8. 

Qui l'articolo completo: http://www.italiaoggi.it/giornali/preview_giornali.asp?id=2022522&codiciTestate=5&sez=notfoundG&testo=&titolo=Il%20contratto%20ineseguito%20va%20incontro%20allo%20scioglimento