10 febbraio 2015

Trib. Vicenza, 14/11/2014

Fonte: Fallimento, 2015, 2, 236

A seguito dello scioglimento dal contratto di leasing pendente alla data della dichiarazione di fallimento dell'utilizzatore, il curatore ha il dovere di restituire immediatamente il bene al concedente senza attendere il deposito di una domanda di restituzione del bene ai sensi degli artt. 93 ss. l.fall. e senza che, in caso di rigetto di una tale domanda, il bene stesso possa essere acquisito alla procedura (nella specie il giudice delegato, essendo stata la domanda di restituzione respinta, aveva emesso un decreto di acquisizione del bene che è stato dichiarato abnorme a seguito dell' actio nullitatis esperita dal concedente).