3 dicembre 2014

Tribunale Milano Sez. XII, 03/12/2014

Fonte: Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 11785 - pubb. 15/12/2014

La domanda dell'utilizzatore volta ad ottenere l'applicazione analogica dell'art. 1526 c.c. in caso di inadempimento, con il relativo diritto alla restituzione dei canoni versati, salvo equo compenso e risarcimento del danno per il concedente, è improponibile quando il bene concesso in leasing, e restituito a seguito della risoluzione, non sia stato ancora rivenduto dal concedente. Senza conoscere, infatti, quale possa essere il ricavato dalla vendita del bene o dal suo riutilizzo, secondo il valore commerciale che il bene abbia allo stato, manca un presupposto essenziale per applicare la disciplina pattizia regolante gli effetti dell'anticipata risoluzione del contratto convenuta fra le parti, con la prevista compensazione della posizione debitoria dell'utilizzatrice con le somme ricevute in utile dalla concedente e la possibilità di riattribuzione dell'eccedenza eventuale al debitore stesso, che sola possa fare apprezzare se sussista un indebito vantaggio in favore della società finanziaria che giustifichi la sostituzione della disciplina legale a quella contrattuale, e quindi il ricorso alla norma di cui all'art. 1526 c.c.