23 ottobre 2014

Cass. civ. Sez. VI - 3, Ord., 23/10/2014, n. 22532

"L'ambito di applicazione del rito locatizio è tassativamente circoscritto alle controversie in materia di locazione e comodato di immobili urbani e di affitto di aziende. Inoltre, l'operatività dell'art. 447-bis c.p.c. è ricollegata a contratti tipici, mentre il contratto di leasing, indipendentemente dal carattere traslativo o di godimento, configura un contratto atipico in cui si realizza un collegamento negoziale tra l'opzione d'acquisto e la concessione in godimento del bene oggetto del contratto"

Svolgimento del processo - Motivi della decisione

p.1. La Assifin Lease s.r.l. ha proposto regolamento di competenza, ai sensi dell'art. 43 c.p.c., contro la Banca Popolare dell'Etruria e del Lazio Soc. Coop. (incorporante la Etruria Leasing s.p.a.) e nei confronti della Tartaruga Immobiliare s.r.l. avverso l'ordinanza dell'8 ottobre 2013, con la quale il Tribunale di Firenze, provvedendo ai sensi del quarto comma dell'art. 702-ter c.p.c. sul giudizio ai sensi dell'art. 102-bis c.p.c. introdotto nel novembre del 2012 dall'allora Etruria Leasing s.p.a. per ottenere - in forza di clausola risolutiva espressa oggetto dell'art. 9 e per il mancato pagamento dei canoni a dar data dal mese di aprile 2012 da parte dell'utilizzatrice - la pronuncia di risoluzione di un contratto di leasing avente ad oggetto un immobile, stipulato il 2 febbraio 2009 con Etruria Immobiliare s.r.l., nel contraddittorio della ricorrente, intervenuta nel giudizio volontariamente quale cessionaria del contratto di leasing, ha: a) accolto detta domanda dichiarando risolto il contratto di leasing; b) condannato al rilascio dell'immobile la Tartaruga Immobiliare; c) dichiarato inammissibile per tardività l'estensione della domanda attorea nei confronti dell'interveniente; d) rigettato la domanda ai sensi dell'art. 89 c.p.c.; e) condannato la convenuta e l'interveniente alla rifusione delle spese alla ricorrente.

p.2. La convenuta, oltre a eccepire nel merito l'inesistenza dell'inadempimento Tartaruga Immobiliare s.r.l., nel costituirsi in giudizio, aveva contestato l'ammissibilità del rito sommario di cognizione ed eccepito la competenza per territorio dell'adito Tribunale, a suo avviso spettante al Tribunale di Roma o a quello di Arezzo.

Anche l'interveniente Assifin Lease s.r.l. (infra: Assifin), oltre a contestare nel merito la domanda, eccepiva l'incompetenza per territorio dell'adito Tribunale, in prima battuta assumendo la sussistenza della competenza per territorio inderogabile del Tribunale di Roma ex artt. 21 e 447-bis c.p.c. e gradatamente sostenendo la nullità della previsione nell'art. 20 del contratto della competenza esclusiva del Tribunale di Firenze, sia per essere la competenza del luogo ove è sito l'immobile, stabilita dall'art. 447-bis c.p.c., inderogabile, sia perchè la sottoscrizione recante la specifica approvazione della clausola avente ad oggetto la competenza per territorio concerneva molteplici clausole, alcune anche non vessatorie, in violazione degli artt. 1341 e 1342 c.c., siccome interpretati da questa Corte (Cass. n. 2077 del 2005, n. 18680 del 2003).

L'interveniente assumeva ancora che, ove ritenuto inapplicabile l'art. 447-bis c.p.c., in considerazione della nullità della clausola dell'art. 20 del contratto, andava verificata l'esistenza di fori alternativi di competenza territoriale derogabile, con la conseguenza che sia quello delle persone giuridiche, sia quelli di cui all'art. 20 c.p.c. si identificavano in Roma, il primo perchè ivi aveva sede la convenuta, e gli altri perchè l'obbligazione inadempiuta era sorta in Roma (per essere stato in quella città sottoscritto "contestualmente al verbale di consegna" il contratto ricognitivo finale del 19 maggio 2011) e vi doveva essere eseguita (dato che i pagamenti andavano effettuati presso la Banca Etruria, Agenzia 16 di Roma). Onde non sussisteva nessun criterio di collegamento con il Tribunale di Firenze.

p.3. Il Tribunale di Firenze, con l'impugnata ordinanza, dopo avere considerato sussistenti i presupposti per la trattazione con il rito dell'art. 102-bis c.p.c., ha affermato che "la causa è stata ritualmente promossa dinanzi a questo giudice avendo le parti del contratto di leasing previsto il Foro di Firenze quale foro esclusivo (art. 20 delle condizioni generali di contratto)", osservando che "tale clausola e, più in generale, tutte le disposizioni del contratto di leasing, sono ineccepibili dal punto di vista formale, considerata anche la doppia sottoscrizione delle cd. clausole vessatorie, il che comporta il rigetto delle eccezioni di invalidità del contratto sollevate dalla resistente e dall' interveniente".

p.4. La Assifin ha fondato l'istanza di regolamento di competenza su cinque motivi ed ha chiesto che la Corte annulli l'impugnata ordinanza, dichiarando la competenza del Tribunale di Roma.

p.5. Ha depositato memoria la Banca, contestando la fondatezza del ricorso e chiedendone il rigetto.

p.6. Essendosi ravvisate le condizioni per la trattazione con il procedimento di cui all'art. 380-ter c.p.c., è stata fatta richiesta al Pubblico Ministero presso la Corte di formulare le sue conclusioni ed all'esito del loro deposito, ne è stata fatta notificazione alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'odierna adunanza.

p.7. Nelle sue conclusioni il Pubblico Ministero ha osservato quanto segue:

p.7.1. "1.- Il ricorso è infondato.

2.- In linea preliminare, va osservato che l'ordinanza impugnata è del 19 luglio 2013; il ricorso è stato notificato il 27 settembre 2013 e, quindi, entro il termine dell'art. 47 c.p.c., comma 2, dato che allo stesso è applicabile la sospensione feriale, ai sensi della L. n. 742 del 1969 (Cass. n. 2459 del 1996).

3.- La ricorrente, interveniente volontaria nel giudizio di merito, deve ritenersi legittimata a proporre regolamento di competenza, perchè ha assunto la qualità di parte nel processo principale (Cass. n. 9843 del 1993; la legittimazione va esclusa solo qualora essa non sia soccombente in punto di competenza, Cass. n. 680 del 2014, come nella specie non è accaduto), avendo peraltro tempestivamente proposto eccezione di incompetenza con la comparsa di intervento.

4.- Ancora in linea preliminare, occorre ricordare che, secondo la giurisprudenza della Corte, ai fini dell'impugnabilità della pronuncia con istanza di regolamento di competenza, per "decisione di merito" s'intende non soltanto una pronuncia sul rapporto sostanziale dedotto in giudizio, ma anche la pronuncia che risolve questioni diverse da quella sulla competenza, di carattere sostanziale o processuale, pregiudiziali di rito o preliminari di merito, salvo che dal contenuto della stessa - per la cui determinazione occorre far riferimento, oltre che al dispositivo, anche alla motivazione - risulti che l'esame di tali questioni sia stato compiuto solo incidentalmente, in funzione della decisione sulla competenza, senza pregiudizio per l'esito definitivo della controversia (ex plurimis, Cass. SU n. 26485 del 2007; Cass. n. 9754 del 2010).

Non è sempre agevole ricostruire la giurisprudenza della Corte in ordine all'ammissibilità del regolamento nel caso in cui siano strettamente correlati profili attinenti al merito ed alla competenza ed all'identificazione del carattere meramente incidentale dell'accertamento che, come tale, non preclude l'ammissibilità del regolamento (sul punto, cfr. Cass. n. 2175 del 1997, n. 371 del 2011; n. 5425 del 2002). Tuttavia, è preferibile l'orientamento secondo il quale, quando la pronuncia in punto di competenza del giudice adito costituisce il corollario di una decisione di più vasta portata su di una questione di merito, relativamente alla quale le parti avevano formulato specifiche istanze ed il giudice era tenuto a pronunciare con efficacia di giudicato, si verte nell'ipotesi di cui all'art. 43 c.p.c. ed è ammissibile la scelta tra detto mezzo d'impugnazione e l'appello (Cass. n. 138 del 1968; n. 4971 del 1986). hi applicazione di tale principio, nella specie, poichè la decisione sulla validità della clausola contrattuale in tema di competenza è inscindibilmente correlata a quella sulla competenza ed è preliminare e connessa rispetto a quest'ultima, deve ritenersi ammissibile la proposizione dell'istanza di regolamento. L'ordinanza pronunciata ai sensi dell'art. 702-quater c.p.c. ha inoltre deciso la domanda nel merito, ma previamente rigettando l'eccezione di incompetenza e, quindi, costituisce pronuncia impugnabile con l'istanza in esame.

5.- I motivi vanno esaminati congiuntamente, in quanto inscindibilmente connessi ed aventi tutti ad oggetto, sotto molteplici profili, la decisione sulla competenza, ferma l'ammissibilità delle sole questioni attinenti alla violazione di norme sulla competenza (Cass. n. 21507 del 2013, Cass. n. 371 del 2011, Cass. n. 9754 del 2010), in quanto non possono trovare spazio nella presente sede censure relative a questioni accessorie a questa, le quali vanno proposte attraverso gli strumenti di impugnazione ordinaria (Cass. n. 4015 del 2008).

Sono, dunque, inammissibili le deduzioni dirette a denunciare il vizio di omessa pronuncia (oggetto dei motivi nn. 1 e 2) che, in ogni caso, sono infondate. L'ordinanza ha, infatti, ritenuto valide tutte le disposizioni del contratto di leasing perchè "ineccepibili dal punto di vista formale, considerata anche la doppia sottoscrizione delle cd. clausole vessatorie" e sulla scorta di tale considerazione (riferita espressamente a "tale clausola", e cioè a quella di deroga convenzionale della competenza, cfr. 5A cpv della pg. 2) ha affermato che "la causa è stata ritualmente promossa dinanzi a questo giudice avendo le parti del contratto di leasing previsto il Foro di Firenze, quale foro esclusivo" e, in tal modo, ha espressamente preso in esame e deciso l'eccezione d'incompetenza.

6.- Il motivo, avente carattere preliminare, con il quale la ricorrente sostiene che nella specie sarebbe applicabile l'art. 447- bis c.p.c. - in relazione al quale si radicherebbe la competenza territoriale inderogabile dei forum rei sitae prevista dall'art. 21 c.p.c., con conseguente nullità della clausola di deroga della competenza - e che, quindi, la controversia sarebbe riservata al Tribunale di Roma, luogo in cui è ubicato l'immobile oggetto del contratto, è infondato.

L'ambito di applicazione del rito speciale è, infatti, tassativamente circoscritto alle controversie in materia di locazione e comodato di immobili urbani e di affitto di aziende. Inoltre, l'operatività dell'art. 447-bis c.p.c. è ricollegata a contratti tipici, mentre il contratto di leasing, indipendentemente dal carattere traslativo o di godimento, configura un contratto atipico in cui si realizza un collegamento negoziale tra l'opzione d'acquisto e la concessione in godimento del bene oggetto del contratto.

Entrambi i negozi sono inscindibilmente avvinti da un'unica funzione, ossia il finanziamento per l'acquisto di beni (Cass. n. 25125 del 2006).

Non può, quindi, trovare spazio la tesi della ricorrente, secondo cui la concessione in godimento del bene oggetto del contratto di leasing configurerebbe una locazione, poichè anche la concessione in godimento trova la sua giustificazione causale nel finanziamento per l'acquisto di beni. Inoltre, avendo la norma in esame natura eccezionale sarebbe comunque insuscettibile di applicazione analogica (art. 14 preleggi). Ne consegue che, esclusa l'applicabilità nella specie del rito locatizio e di un contratto di locazione immobiliare, viene meno anche il criterio di collegamento della competenza territoriale inderogabile ex art. 21 c.p.c. anche tenendo conto che per l'applicabilità della norma, secondo l'orientamento della Corte, è "necessario che la controversia abbia ad oggetto, l'accertamento positivo o negativo, di un diritto reale su un bene immobile, dei modi di costituzione dello stesso ovvero delle posizioni soggettive, attive o passive, che direttamente ne derivano" (Cass. n. 13353 del 2006).

7.- Il terzo motivo, concernente la validità della clausola di deroga della competenza, stabilita dall'art. 20 del contratto non richiede, invece, di essere esaminato, dato che la sua eventuale fondatezza non vale ad escludere la sussistenza della competenza del Tribunale di Firenze, da affermare sulla scorta delle considerazioni che seguono.

8.- In sede di regolamento ed in relazione alla competenza territoriale derogabile, la Corte di Cassazione è tenuta ad accertare d'ufficio l'osservanza del disposto dell'art. 38 c.p.c., comma 3, con riguardo alla rituale e valida proposizione dell'eccezione di incompetenza, che richiede la contestazione di tutti i fori concorrenti (Cass. n. 9783 del 2009; n. 13202 del 2011;

n. 5725 del 2013), con riferimento al foro generale della persona giuridica ai sensi dell'art. 19 c.p.c. (avendo riguardo alla fattispecie in esame) ed ai fori dell'art. 20 c.p.c..

Tanto risulta accaduto, poichè la ricorrente, nella comparsa di intervento, ha espressamente contestato la competenza per territorio del Tribunale di Firenze, anche in riferimento all'art. 19 c.p.c., dato che la società convenuta in giudizio ha sede in Roma, nonchè la ricorrenza dei fori dell'art. 20 c.p.c., deducendo che l'obbligazione asseritamente inadempiuta "è sorta a Roma (per essere stato ivi sottoscritto "contestualmente al verbale di consegna" il negozio ricognitivo finale del 19 maggio 2011...) e doveva eseguirsi a Roma (presso Banca Etruria, Agenzia 16 di Roma" (pg. 7-8 della comparsa), avendo implicitamente ma chiaramente dedotto anche che ivi è stato messo disposizione l'immobile, ubicato appunto in detta città.

Posta tale premessa, l'individuazione in Roma del foro generale ex art. 19 c.p.c. è pacifica, essendo incontroversa la circostanza che la società convenuta ha sede in detta città.

Non risulta, invece, fondata la contestazione in ordine al luogo dove è sorta l'obbligazione.

La ricorrente deduce, come peraltro sostenuto sin dalla comparsa di intervento (pg. 8), che esso vada identificato in Roma, perchè qui è stato stipulato il "negozio ricognitivo finale del 19 maggio 2011", con il quale è stata modificata la decorrenza del contratto, il piano finanziario relativo agli obblighi restitutori e il prezzo di opzione. In contrario, secondo la resistente, la scrittura del 19/5/2011 avrebbe determinato una mera modificazione del piano finanziario dell'originario contratto di leasing, a cui le parti, espressamente, non riconobbero valore novativo, mentre il verbale di consegna costituirebbe un mero atto esecutivo del contratto.

L'esatta decisione di tale profilo richiede di premettere che, qualora il contratto sia concluso mediante trattative ed uno scambio di manifestazioni di volontà e si sia al cospetto di un contratto a formazione progressiva, il momento conclusivo dello stesso è quello in cui il documento riepilogativo di tutte le condizioni del contratto viene sottoscritto o comunque accettato dall'altra parte (Cass. n. 7094 del 2001; SU n. 1877 del 1976). L'accordo su alcuni punti essenziali del contratto neppure esaurisce la fase delle trattative e vale a porre in essere il perfezionamento del contratto stesso, in quanto per la costituzione del relativo vincolo, occorre che sia raggiunto l'accordo su tutti gli elementi, tanto principali quanto secondari ed accessori, ossia sulla totalità delle clausole destinate a disciplinare il rapporto (Cass. n. 1893 del 1975; n. 457 del 1979; n. 367 del 2005). Inoltre, quanto un contratto sia stato concluso in un determinato luogo, la successiva prorogata dello stesso con altro accordo concluso in luogo diverso, non esclude che la competenza per territorio debba essere stabilita con riguardo al luogo di conclusione del contratto in base al quale la relazione fra le parti ha avuto inizio (argomenta ex Cass. n. 3719 del 1979; n. 676 del 1983).

Nel quadro di siffatti principi, appare chiaro che la conclusione del contratto deve ritenersi perfezionata con la sottoscrizione in Firenze dell'atto in data 1/2/2009, con le quali le parti hanno stipulato il contratto di leasing in esame. Tale atto, come è reso chiaro dall'univoco tenore del medesimo e dal complesso di tutte le clausole che lo compongono, contiene, infatti, tutte le pattuizioni necessarie al fine di individuare nello stesso un contratto definitivo, che ha consacrato il raggiunto accordo delle parti, determinando il sorgere delle rispettive obbligazioni. La successiva scrittura in data 31/3/2010 è stata parimenti stipulata in Firenze e, peraltro, per espressa pattuizione convenuta nella clausola 10 stabilisce che la stessa "non avrà effetto novativo, ad eccezione fatta per il piano finanziario". Infine, la "scrittura integrativa e modificativa del contratto di locazione finanziaria" stipulata il 19/11/2011 da anzitutto atto che le parti avevano già stipulato il contratto in questione (cfr. la premessa) ha modificato il piano finanziario e le parti alla clausola 5 hanno espressamente convenuto che la stessa "non ha effetto novativo". Dunque, risulta chiaro che il rapporto era sorto con il contratto stipulato in Firenze e che l'ultima scrittura, in quanto meramente integrativa e che ha dato esecuzione allo stesso contratto è inidonea ad incidere sulla competenza per territorio, che va determinata avendo riguardo al negozio già prima concluso, in base al quale è stato instaurato il rapporto.

La sussistenza della competenza ex art. 20 c.p.c. con riguardo al luogo in cui è sorta l'obbligazione, rende inutile attardarsi ad esaminare se sussista anche quella concorrente riferita al luogo in cui essa doveva essere eseguita e cioè se le parti avessero convenuto quale luogo esclusivo di adempimento dell'obbligazione, mediante il pagamento delle rate del contratto, lo sportello dell'Agenzia n. (OMISSIS) di Roma della Banca dell'Etruria, essendo appena il caso di ricordare che, secondo la giurisprudenza della Corte, solo ove sia pattuita detta esclusività, è possibile individuare quale forum solutionis il luogo dove è ubicato lo sportello bancario sul quale deve affluire il bonifico (Cass. n. 12983 del 2004, n. 2864 del 1995; v. anche Cass. n. 22941 del 2007; nella specie, siccome la clausola 8 della scrittura integrativa in data 31/3/2010 prevede che doveva essere osservata detta modalità di pagamento, "salvo diverse indicazioni", potrebbe anche essere dubbia l'esclusività di detta modalità del pagamento).

9.- Ritenuta sussistente la competenza per territorio del Tribunale di Firenze ex art. 20 c.p.c., con riguardo al luogo in cui è sorta l'obbligazione, ne consegue che la pronuncia impugnata deve essere mantenuta ferma anche qualora la stessa fosse erronea sul punto della validità della clausola di deroga della competenza. L'eventuale nullità di quest'ultima comporterebbe, infatti, l'applicabilità di detta norma che conduce a ritenere sussistente la competenza del giudice adito e, conseguentemente, non occorre approfondire siffatto profilo, oggetto del terzo motivo del regolamento, che resta assorbito dalle considerazioni svolte in ordine alla sussistenza ex art. 20 c.p.c. della competenza per territorio del giudice adito.

In definitiva, il ricorso va rigettato.

p.8. Il Collegio condivide le conclusioni del Pubblico Ministero là dove postulano che il ricorso sarebbe ammissibile nonostante la posizione processuale di interveniente volontaria che nel giudizio di merito ha assunto la parte ricorrente.

L'assunto del Pubblico Ministero richiede, tuttavia, un approfondimento, dato che si è sostanziato nel mero richiamo ai due precedenti di cui a Cass. n. 9843 del 1993 ed a Cass. n. 680 del 2014, i quali, peraltro, non solo non risultano del tutto pertinenti alla fattispecie che si giudica, ma, inoltre, non hanno esaminato la questione dei poteri dell'interveniente rispetto alla competenza riguardo alla causa su cui interviene, allorquando egli svolga l'intervento in tempo utile per discutere sulla competenza, com'è accaduto nella specie, in cui l'interveniente e qui ricorrente ha depositato comparsa di intervento nello stesso termine entro il quale la parte convenuta avrebbe dovuto, come ha fatto, depositato la sua comparsa di riposta ed a sua volta ha eccepito l'incompetenza.

p.8.1. Va considerato che nell'intervenire nel processo introdotto con la domanda principale la qui ricorrente ha prospettato gradatamente due diverse posizioni, come emerge dalle conclusioni della comparsa di intervento.

p.8.1.1. Una prima posizione ha assegnato al suo intervento natura di intervento volontario principale ed è stata espressa da essa adducendo la propria qualità di cessionaria del contratto di leasing e postulando l'accertamento della cessione e, quindi, della sua successione ante causam nella posizione di utilizzatrice e concessionaria dell'immobile oggetto del leasing. La proposizione della suddetta domanda di accertamento della cessione ha avuto l'effetto di una rivendicazione contro la società attrice e contro la società convenuta della titolarità del contratto di leasing e, quindi, della legittimazione passiva riguardo alla domanda di risoluzione del detto contratto in vece della originaria convenuta sua cedente. Ne è seguita la prospettazione delle ragioni di contestazione della fondatezza della pretesa dell'attrice principale.

p.8.1.2. In via subordinata, tuttavia, l'interveniente, per l'ipotesi che la domanda di accertamento della cessione del contratto non fosse ritenuta fondata, ha chiesto la reiezione della domanda principale contro la sua cedente, cioè contro la Tartaruga Immobiliare s.p.a.

Questa prospettazione gradata assegnava al suo intervento anche la subordinata natura di intervento adesivo dipendente rispetto alle sorti della decisione rispetto alla domanda principale, essendo palese che la posizione acquisita per effetto della cessione, una volta ritenuta efficace solo in confronto della cedente e non anche della concedente attrice, si connotava come posizione la cui sorte dipendeva da quella del contratto rimasto efficace fra la concedente e la cedente, atteso che l'eventuale declaratoria della risoluzione del contratto in capo alla cedente Tartaruga Immobiliare avrebbe comportato la caducazione della sua posizione pur efficace nei confronti di essa. Avrebbe, cioè comportato pregiudizio rispetto ad essa.

p.8.1.3. L'interveniente aveva, poi, svolto una domanda ulteriore per l'ipotesi che il Tribunale avesse accolto la domanda di risoluzione del contratto di leasing peraltro senza specificare espressamente se essa si intendeva proposta a proprio favore come consequenziale all'accoglimento della domanda di accertamento della cessione (punto 4 delle conclusioni della comparsa di intervento). Ipotesi che era l'unica possibile, dato che con riferimento alla posizione di interveniente adesivo dipendente non era possibile proporre una domanda nell'interesse della cedente, in quanto l'interveniente adesivo dipendente non può allargare l'oggetto del giudizio. Semmai la proposizione di una simile azione sarebbe stata possibile a mente dell'art. 2900 c.c., cioè in surrogazione nel diritto della Tartaruga Imobiliare, ma non se ne diede alcuna giustificazione in questo senso.

p.8.2. Ora, in via preliminare rispetto alle descritte conclusioni la qui ricorrente chiese accertarsi e dichiararsi l'incompetenza per territorio del Tribunale di Firenze in favore di quello di Roma.

L'eccezione andava riferita sia alla prospettazione che di seguito espresse il descritto intervento in via principale, sia a quella che in via gradata espresse, come s'è visto, il descritto intervento adesivo dipendente.

Va ricordato che anche la convenuta, come s'è già detto, aveva eccepito l'incompetenza territoriale del Tribunale di Firenze.

Il Tribunale nel dire radicata correttamente la "causa" secondo il foro convenzionale previsto nel contratto di leasing non si è preoccupato di chiarire se in tal modo ha inteso disattendere l'eccezione di incompetenza formulata dalla convenuta oppure quella della interveniente oppure entrambe.

p.8.3. Il Collegio rileva che lo scrutinio dell'eccezione era possibile, peraltro, sia con riferimento alla proposizione da parte della società convenuta, sia con riguardo alla proposizione da parte dell'interveniente e qui ricorrente.

p.8.3.1. Con riferimento a quest'ultima l'assunto necessita di dimostrazione, che richiede le seguenti considerazioni.

p.8.3.2. Secondo una possibile opzione si potrebbe ritenere che essa nessuna contestazione della competenza sulla domanda originaria avrebbe potuto svolgere nella sua posizione di interveniente volontaria in via principale, cioè con riferimento alla richiesta di accertamento della cessione del contratto e, quindi, di vedere affermata la sua legittimazione passiva rispetto alla domanda principale. Invero, potrebbe sembrare giustificato che colui che spiega un intervento in via principale per far valere un diritto nei confronti delle altre parti (e tale nella specie era quello inerente l'accertamento della cessione del contratto di leasing), poichè sceglie di proporre la domanda nel processo già instauratosi fra le parti originarie e la inserisce in esso in primo luogo con la richiesta di accertamento della situazione che all'intervento lo legittima, postulando così in primo luogo appunto tale accertamento e solo dopo l'accertamento della sua rilevanza rispetto alla domanda principale, non possa pretendere di interloquire nella detta veste riguardo alla competenza sulla causa principale. Ciò per la ragione che la postulazione che il giudice è incompetente potrebbe sembrare in manifesta contraddizione con la scelta del diritto di agire davanti ad esso, sia pure per il tramite della tecnica di proposizione della domanda in via di intervento, al fine di fare prioritariamente accertare il suo diritto configgente con quello o con i termini di quello oggetto della domanda principale.

Si potrebbe, in sostanza reputare che, postulando egli prima l'accertamento di una posizione incompatibile con quella oggetto della domanda principale e solo dopo che si considerino le conseguenze rispetto al diritto che di essa è oggetto, com'è nella specie per l'accertamento della propria legittimazione passiva alla domanda di risoluzione per effetto della cessione, sia contraddittorio che lo si ammetta ad interloquire sulla domanda principale con la formulazione dell'eccezione di incompetenza.

La contraddizione potrebbe sembrare in pratica evidente sulla base del rilievo che l'interveniente ha scelto ex voluntate sua di intervenire per ottenere il riconoscimento del suo diritto, cioè della sua posizione, incompatibile con quella oggetto della domanda principale, ed ha svolto la relativa domanda davanti al giudice facendosi così attore. Nulla gli avrebbe impedito di postulare l'accertamento di detta situazione in separato giudizio davanti al giudice ritenuto competente ed effettivamente tale con riguardo alla controversia, evocandovi le parti della causa già pendente. E ciò al fine di ottenere proprio lo stesso accertamento postulato con l'atto di intervento.

p.8.3.3. Una volta negata alla ricorrente quale interventore in via principale nel giudizio di merito la legittimazione a proporre l'eccezione di incompetenza con riferimento alla domanda originaria, ne seguirebbe che Essa non apparirebbe legittimata a dolersi della pronuncia che si è avuta su detta eccezione. Se ne sarebbe potuta dolere solo la convenuta Tartaruga Immobiliare. Dunque non sarebbe legittimata all'istanza di regolamento di competenza.

Il principio di diritto che verrebbe in rilievo sarebbe il seguente:

colui che spieghi intervento volontario in via principale per far valere contro le parti della domanda originaria un proprio diritto incompatibile con quello che di essa è oggetto, non è legittimato a svolgere eccezione di insussistenza della competenza del giudice adito sulla domanda principale, atteso che ciò sarebbe incompatibile con la scelta di farsi attore davanti al giudice adito per il tramite della domanda oggetto dell'intervento. Ne consegue che dovrebbe essere dichiarata inammissibile per difetto di legittimazione l'istanza di regolamento di competenza con cui detto soggetto impugni la decisione affermativa della competenza sulla domanda principale.

Naturalmente l'ipotesi ricostruttiva qui articolata non escluderebbe che nel caso in cui il giudice di una controversia nella quale fosse stato spiegato l'intervento principale ed in cui il convenuto avesse eccepito egli stesso l'incompetenza dichiari la propria incompetenza sulla domanda principale in accoglimento dell'eccezione del convenuto, l'interveniente possa, non diversamente dall'attore, impugnare la decisione con l'istanza di regolamento (necessario) qualora avesse assunto una posizione di critica rispetto a detta eccezione e, dunque, avesse postulato che la trattazione della causa nel suo complesso dovesse aver luogo presso il giudice adito. Ciò, si giustificherebbe perchè la declinatoria della competenza sulla principale viene ad incidere in tal caso anche sulla posizione dell'interveniente, che dunque è soccombente al riguardo in quanto vede negata la possibilità che la decisione anche sulla domanda oggetto dell'intervento potesse aver luogo dinanzi al giudice davanti al quale l'aveva spiegata.

E' questa proprio la situazione su cui giudicarono Cass. n. 8943 del 1993 e Cass. (ord.) n. 680 del 2014, evocate dal Pubblico Ministero.

Decisioni che, peraltro, non si sono occupate in alcun modo dell'esattezza della ricostruzione sopra adombrata, nè ne hanno prospettato una diversa, essendosi concentrate solo sul ritenere la legittimazione al regolamento di fronte alla declinatoria di competenza sulla causa principale.

p.8.4. Ritiene, tuttavia, il Collegio che la ricostruzione sopra prospettata non sia accettabile e condivisibile. Infatti, se è vero che l'interveniente volontario è soggetto che sceglie di sua iniziativa di inserirsi nel processo altrui, mentre potrebbe proporre autonomamente la domanda convenendo le parti originarie e facendo valere la sua situazione giuridica in conflitto contro di esse, tuttavia, proprio perchè il processo originario si sta svolgendo con riferimento ad una situazione che confligge con la propria e proprio perchè se in relazione ad essa egli agisse contro i soggetti della causa principale sussisterebbe la competenza di un diverso giudice per l'accertamento della stessa situazione oggetto della causa principale, una volta che gli si consenta di esercitare il suo diritto di azione tramite l'intervento, se lo stato del processo consente ancora la rilevazione della questione di competenza, si deve ritenere che egli possa sollevarla. Sarebbe contraddittorio che non gli si consentisse tale potere e lo si costringesse ad iniziare davanti al giudice competente una diversa causa evocando in giudizio le parti della causa originaria. La contraddizione si profilerebbe con il principio di economia processuale, oggi principio della durata ragionevole del processo. L'ampiezza della previsione dell'art. 268 c.p.c., comma 2 d'altro canto, se egli intervenga allorquando si può discutere della competenza, giustifica pienamente che egli possa proporre l'eccezione di incompetenza anche sulla causa principale, dato che ciò non interferisce con l'assetto della posizione delle parti della causa principale. Solo se egli intervenga quando ormai la questione di competenza non è più discutibile è giustificato che egli non possa interloquire su di essa e ciò è ragionevole perchè egli, nello scegliere di intervenire anzichè d tutelarsi con autonomo giudizio è stato in condizione di conoscere lo stato della causa principale.

Il principio di diritto che allora si deve affermare è il seguente:

"colui che spieghi intervento volontario in via principale per far valere contro le parti della domanda originaria un proprio diritto incompatibile con quello che di essa è oggetto, è legittimato a svolgere eccezione di insussistenza della competenza del giudice adito sulla domanda principale ove intervenga in un momento in cui la questione di competenza su di essa sia ancora deducibile dal convenuto (come nel caso di eccezione che si precluda con la comparsa di risposta e l'intervento abbia luogo nel termine previsto per il suo deposito da parte del convenuto) ed indipendentemente dal fatto che il convenuto la deduca, atteso che ciò non è incompatibile con la scelta di farsi attore davanti al giudice adito per il tramite della domanda oggetto dell'intervento. Ne consegue che l'interveniente è in tal caso legittimato all'istanza di regolamento di competenza con cui il giudice adito disattenda l'eccezione e ciò indipendentemente dal fatto che essa sia stata sollevata anche dal convenuto e costui non impugni a sua volta".

p.8.5. Per completezza si deve rilevare che con riferimento alla posizione di interventore adesivo dipendente della qui ricorrente, viceversa la legittimazione all'istanza di regolamento della ricorrente non sarebbe sussistita: infatti, secondo la giurisprudenza di questa Corte (Cass. sez. un. nn. 7062 del 2010 e 23299 del 2011, da ultimo) - che il Collegio sa essere oggetto di critica da parte della dottrina - l'interveniente adesivo dipendente non può proporre eccezioni riguardo alla domanda principale che non siano state proposte dal convenuto e non può comunque proporre impugnazione in via autonoma sulla decisione nemmeno riguardo alle eccezioni che pure il convenuto abbia proposto e che abbia fatto proprie.

Da tanto consegue che la ricorrente riguardo alla sua posizione di interventore adesivo dipendente era legittimata a proporre l'eccezione di incompetenza, in quanto essa era stata proposta anche dalla Tartaruga Immobiliare, ma non sarebbe stata legittimata in ogni caso - pur avendo il Tribunale dichiarato che la cessione non era efficace nei confronti della concedente ed essendosi dunque verificato il presupposto cui era subordinata la prospettazione adesivo-dipendente - a proporre l'istanza, che invece competeva di proporre alla Tartaruga Immobiliare.

p.8.6. Poichè il regolamento concerne in primo luogo la prospettazione collegata alla posizione di interventore principale a renderlo ammissibile sono sufficienti le considerazioni pregresse, senza che occorra farsi carico dei dubbi della dottrina circa la posizione dell'interveniente adesivo dipendente. Dubbi sui quali si sarebbe potuto sollecitare le Sezioni Unite ad una nuova riflessione.

p.9. Il Collegio rileva a questo punto che l'istanza di regolamento di competenza, pur ammissibile, è infondata.

p.9.1. Le ragioni di infondatezza dell'istanza - fermo che sulla questione dell'omessa pronuncia si dovrebbe rilevare non solo che non v'è stata, avendo il Tribunale semmai solo esaminato in modo insufficiente le questioni di competenza e considerato comunque che, se pure l'omissione vi fosse stata, concernendo la questione di competenza, sarebbe stata deducibile con il regolamento nell'ambito di esse - sono quelle indicate dal Pubblico Ministero a proposito dell'esclusione, logicamente prioritaria, dell'operatività del foro di cuiall'art. 21 c.p.c. in relazione all'art. 447-bis c.p.c..

In particolare, premessa la considerazione che l'art. 21 c.p.c., in combinato disposto con l'art. 447-bis c.p.c.assegna alle controversie in materia di locazione e di comodato di immobili urbani e a quelle di affitto di azienda carattere inderogabile per il riflesso discendente dalla previsione del secondo comma dello stesso art. 447-bis, che continua a dire inderogabile la competenza su dette controversie attraverso la previsione di nullità della clausole derogative e lo fa anche per la competenza territoriale, si rileva, concordemente all'avviso del Pubblico Ministero, che la controversia che, come quella oggetto della domanda principale, inerisce una domanda relativa ad un contratto atipico di cd. leasing finanziario non è in alcun modo riconducibile in via di esegesi estensiva all'ambito delle controversie indicate dallo stesso art. 447-bis, in particolare alla figura della locazione di immobile urbano, dovendosi, inoltre, rilevare che la previsione di competenza di cui a detta norma non è nemmeno estensibile in via analogica, in quanto eccezionale e tassativa.

p.10. Per quanto attiene all'operatività della clausola di competenza convenzionale si rileva che, se anche essa fosse nulla, la competenza di Firenze si sarebbe radicata - in disparte le pur condivisibili considerazioni svolte dal Pubblico Ministero sui fori di cui all'art. 20 c.p.c. - in ogni caso in via addirittura preliminare per l'incompletezza dell'eccezione di incompetenza, atteso che il foro dell'art. 19 c.p.c. venne contestato solo quanto alla sede della Tartaruga Immobiliare ma non anche quanto all'esistenza in Firenze di uno stabilimento e di un rappresentante autorizzato a stare in giudizio per l'oggetto della domanda (si veda, ex multis, Cass. (ord.) n. 21899 del 2008, seguita da conforme e costante giurisprudenza).

p.11. L'istanza di regolamento di competenza è, conclusivamente, dichiarata infondata. Ne segue la declaratoria della competenza del Tribunale di Firenze, davanti al quale la causa dovrà essere riassunta nel termine di mesi tre dalla comunicazione del deposito della presente.

p.12. Le spese del giudizio di regolamento seguono la soccombenza e si liquidano ai sensi del D.M. n. 55 del 2014.

P.Q.M.

La Corte dichiara la competenza del Tribunale di Firenze. Fissa per la riassunzione termine di mesi tre dalla comunicazione del deposito della presente. Condanna parte ricorrente alla rifusione alla resistente delle spese del giudizio di regolamento, liquidate in euro tremila, di cui duecento per esborsi, oltre spese generali ed accessori come per legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, da atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del citato art. 13, comma 1-bis.