24 giugno 2013

Trib. Milano Sez. XII, 20/06/2013

Nel contratto a favore di terzo, in mancanza di rifiuto del terzo di profittarne o di consenso espresso del terzo a che il contraente faccia valere i diritti derivanti dal contratto, lo stipulante non può chiedere che la prestazione sia effettuata a lui, ed ove tale richiesta formuli, non gli può essere negata la legittimazione ad agire ma la domanda deve essere rigettata. E' questo il caso di una polizza di assicurazione che, sebbene indichi quale soggetto assicurato l'utilizzatore di un contratto di locazione finanziaria, tuttavia individui quale esclusivo beneficiario della prestazione assicurativa la società concedente la locazione.