12 ottobre 2012

Cass. civ. Sez. VI - 1, Ord., 12/10/2012, n. 17604

"l'operazione di leasing finanziario, pur non dando luogo ad un contratto plurilaterale, realizza un collegamento negoziale tra contratto di fornitura e contratto di leasing, e tale collegamento ha l'effetto giuridico di legittimare l'utilizzato re a esercitare in nome proprio le azioni scaturenti dal contratto di fornitura. Ne consegue che la clausola derogativa della competenza, contenuta nel contratto di vendita ed espressamente approvata per iscritto dalle parti di quel contratto, deve ritenersi operante anche nei confronti dell'utilizzatore in quanto clausola di trasferimento e, pertanto, all'utilizzatore sono opponibili tutte le eccezioni fondate sul contratto dal quale derivano i suoi poteri di azione a tutela dei propri diritti"

Svolgimento del processo - Motivi della decisione

Il Tribunale di Pordenone, con ordinanza resa in data 2 novembre 2011 nel procedimento promosso dalla S.r.l. ITV - Industria Tessile del Vomano nei confronti della Marzoli S.p.a., avente ad oggetto la risoluzione di un contratto di fornitura di macchinali, dichiarava la propria incompetenza per territorio, attribuita al Tribunale di Brescia, sulla base dell'art. 11 del contratto di vendita, specificamente approvato per iscritto, in base al quale veniva stabilito che "per eventuali controversie relative o comunque collegate ai contratti cui si applicano le presenti condizioni generali è esclusivamente competente il Foro di Brescia; Marzoli avrà tuttavia facoltà di agire presso il foro dell'acquirente".

Avverso tale provvedimento propone ricorso per regolamento di competenza la ITV, deducendo che erroneamente sarebbe stato ritenuta operante la deroga convenzionale, in quanto il rapporto contrattuale dedotto in giudizio non era da individuare nell'originaria conferma d'ordine (cui accedeva la menzionata clausola), bensì nel contratto di vendita concluso fra la Marzoli e la MPS LEASING & FACTORING, la quale, a sua volta, aveva concluso un contratto di leasing con la ITV, che aveva successivamente, al termine della locazione, riscattato i beni ed aveva poi agito quale "utilizzatrice" senza essere vincolata da alcun foro esclusivo, assente in tali rapporti contrattuali.

Le parti hanno presentato memorie difensive ed il Procuratore Generale ha concluso per la competenza del Tribunale di Brescia. A giudizio di questa Corte deve essere affermata la competenza territoriale del Tribunale di Pordenone.

Il tema proposto riguarda, sulla base della documentazione prodotta e delle circostanze ritenute pacifiche dalle parti, i rapporti fra la clausola che determina la competenza esclusiva, contenuta nelle condizioni generali di contratto apposte alla conferma di ordine del 23 luglio 2003 (inerente ai rapporti fra ITV e Marzoli) e il successivo contratto di locazione finanziaria, di natura evidentemente traslativa, intercorso fra MPS e Marzoli, da un lato e, dall'altro, fra MPS e ITV. Come emerge dal tenore letterale dell'atto di citazione (riportato non integralmente nella memoria depositata dalla Marzoli) e dal complessivo svolgimento dei rapporti fra le parti, come risultante dagli scritti difensivi, le domande proposte dall'ITV si fondano non sull'ordine, mia sul contratto di vendita concluso fra la Marzoli e il concedente e sul leasing finanziano intercorso tra ITV e MPS Leasing & Factoring", ragion per cui assume rilievo decisivo l'aspetto inerente alla primazia, per i fini che qui interessano, del contratto di vendita, nel quale sono assenti clausole di deroga alla competenza.

Questa Corte, in materia di collegamento negoziale inerenti ai rapporti di leasing, ha affermato che "l'operazione di leasing finanziario, pur non dando luogo ad un contratto plurilaterale, realizza un collegamento negoziale tra contratto di fornitura e contratto di leasing, e tale collegamento ha l'effetto giuridico di legittimare l'utilizzato re a esercitare in nome proprio le azioni scaturenti dal contratto di fornitura. Ne consegue che la clausola derogativa della competenza, contenuta nel contratto di vendita ed espressamente approvata per iscritto dalle parti di quel contratto, deve ritenersi operante anche nei confronti dell'utilizzatore in quanto clausola di trasferimento e, pertanto, all'utilizzatore sono opponibili tutte le eccezioni fondate sul contratto dal quale derivano i suoi poteri di azione a tutela dei propri diritti (Cass. N. 6728 del 2005).

Appare evidente che la clausola derogativa della competenza, in tanto può operare, in quanto contenuta nel contratto di vendita concluso dal concedente: il caso in esame è specularmente opposto rispetto a quello testè richiamato. Non può ritenersi, in altri termini, che la valutazione, ai fini della competenza, possa essere operata prescindendo dalla complessiva natura del rapporto, da esso progressivamente assunta (nel quale la vendita intercorsa fra fornitore e concedente assume decisiva rilevanza: cfr. in fattispecie analoga, Cass. N. 4757 del 2005).

Non risulta per altro contestato il criterio attributivo della competenza, prevedendo il contratto l'istallazione dell'impianto in luogo compreso nel circondario del Tribunale di Pordenone, fondato sul foro di esecuzione dell'obbligazione.

In conclusione, il ricorso deve essere accolto, e, previa cassazione del provvedimento impugnato, deve affermarsi la competenza del Tribunale di Pordenone.

Le spese seguono la soccombenza, e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso. Ossa il provvedimento impugnato e dichiara la competenza del Tribunale di Pordenone Condanna la Marzoli s.p.a. al pagamento delle spese processuali, liquidate in Euro 15.200, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali e accessori di legge.