8 marzo 2012

Trib. Milano Sez. XII, 08/03/2012

In tema di contratto di leasing, allorché vi sia stata la consegna del bene all'utilizzatore, ogni eventuale vizio del bene può essere fatto valere direttamente dall'utilizzatore nei confronti del fornitore, con la conseguenza che "l'utilizzatore non può opporre al concedente l'eccezione di inadempimento del fornitore, per vizio del bene locato, a norma dell'art. 1460 c.c., per rifiutare di adempiere le obbligazioni assunte nei confronti del concedente" (Cass. 1/10/2004 n. 19657); che, inoltre, nel caso, l'utilizzatore ha pacificamente sottoscritto il verbale di constatazione e presa in consegna del bene; che con tale atto ha posto il concedente nella condizione di dover adempiere la propria obbligazione verso il fornitore; che, pertanto, non può opporre al concedente la mancata o incompleta consegna del bene (Cass. 2/11/1998 n. 10926); che, invero, il fatto che l'utilizzatore abbia provveduto a sottoscrivere il verbale di consegna senza riserve malgrado l'affermato inesatto adempimento del fornitore vale a precludere all'utilizzatore il legittimo rifiuto di corrispondere al concedente i canoni di leasing o di sospenderne il pagamento (Cass. 2/8/2004 n. 14786). 
Per le considerazioni svolte deve ritenersi infondata l'allegazione con cui la parte opponente ha inteso giustificare il proprio inadempimento nei confronti della concedente e contrastare, in tal modo, la risoluzione contrattuale invocata dalla parte opposta quale presupposto per l'azionata pretesa restitutoria.