18 marzo 2010

Trib. Pordenone, 03/11/2009

Fonte: Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 2076 - pubb. 17/03/2010

Il “credito vantato alla data del fallimento”, di cui al terzo comma dell’art. 72-quater legge fallimentare, è costituito dal credito totale vantato dalla società di leasing alla data del fallimento e quindi non solo dall’eventuale residuo credito in linea capitale rimasto insoddisfatto da quanto ricavato dalla vendita o riallocazione del bene, ma anche dalla remunerazione del capitale impiegato, rappresentato dalla componente interessi inserita nei canoni periodici insoluti fino alla data della dichiarazione del suo fallimento ed in quelli successivi, inclusi gli interessi di mora e quant’altro dovuto in forza del contratto che non costituisca risarcimento del danno. La somma così determinata può essere insinuata nello stato passivo e sottostà alle regole del concorso.