1 aprile 2005

Leasing finanziario ed esecuzione di buona fede

Si segnala la pubblicazione su Altalex in data 1/4/05 del commento a Cass., sez. III, 5 luglio 2004, n. 12279, a firma di Emanuele Guerrieri Ciaceri.
Nel caso affrontato dalla Suprema Corte, la consegna del bene era stata soltanto simulata, e l'utilizzatore si era pertanto rifiutato di adempiere al pagamento dei canoni. 
Come osservato dal commentatore "il giudice di legittimità fa notare come il concedente in mancanza di consegna non è obbligato a versare il corrispettivo al fornitore. Il concedente deve cercare di salvaguardare l’interesse dell’utilizzatore all'esatta esecuzione del contratto di leasing, e d’altro canto l’utilizzatore deve cercare di fare salvo l’interesse del concedente ad un’esatta esecuzione del contratto di compravendita. Se la consegna non c’è, l’utilizzatore deve dolersene con il fornitore da lui scelto, mentre il concedente non deve pagare un bene che non sia stato consegnato. Ma se la consegna è stata effettuata, o viene fatta apparire tale, l’utilizzatore non può poi dolersi ‘schizofrenicamente’ della realtà dissimulata, rifiutando la corresponsione dei canoni". 

"La Suprema Corte", continua l'Autore, "sbriglia questa matassa applicando il principio dell’esecuzione di buona fede di cui all'art. 1375 c.c. per parametrare i comportamenti delle parti contrattuali secondo un modello standard di correttezza, che vede le stesse onerate dall’obbligo di garantire gli interessi reciproci nello svolgimento materiale di quell’assetto negoziale fissato all’atto della conclusione del contratto. Nel fare ciò, essa recupera i percorsi motivi già battuti da Cass. 10926/98, e più in generale alla giurisprudenza di legittimità, che ha determinato nella sistematica dei contratti e delle obbligazioni una rinnovata e diretta precettività della clausola generale di buona fede oggettiva in chiave integrativa".