23 marzo 2005

Cass. civ. Sez. III, 02/08/2004, n. 14786

"in tema di locazione finanziaria, qualora l'utilizzatore prescelga, oltre al bene, anche il fornitore e ove sia stabilito che il "fornitore" consegnerà il bene direttamente all'utilizzatore, l'acquisto, ad opera del concedente, è effettuato per conto dell'utilizzatore, con la previsione - quale elemento naturale del negozio - dell'esonero del primo da ogni responsabilità in ordine alle condizioni del bene acquistato per l'utilizzatore, essendo quest'ultimo a prendere contatti con il fornitore, a scegliere il bene che sarà oggetto del contratto e a stabilire le condizioni di acquisto per il concedente, il quale non assume - pertanto - neppure indirettamente l'obbligo della consegna, né rimane tenuto alla garanzia per evizione"

Svolgimento del processo

Con decreto ingiuntivo emesso dal Presidente del Tribunale di Bassano del Grappa in data 10.7.1991 su richiesta della Ifinord Leasing spa ed a carico di Bettella Renato, titolare della omonima ditta, veniva intimato a quest'ultimo di riconsegnare la gru Stern ST 125 matr. n. 125037 e di pagare la somma di L. 13.485.000, oltre accessori, per canoni di locazione finanziaria non pagati.

Il Bettella proponeva opposizione chiedendo che venisse dichiarato non perfezionato e improduttivo di effetti il contratto di leasing - concluso il 6.2.1990 - per mancata consegna dell'oggetto, o, in subordine, che venissero dichiarate nulle le clausole di inversione del rischio contenute nel contratto, o, in via ulteriormente subordinata, dichiararsi la risoluzione per impossibilità sopravvenuta ex art. 1463 c.c.. in conseguenza della mancata consegna del bene, infine chiedeva che, in caso di condanna, egli fosse comunque manlevato dalla ditta Boschetto, fornitrice del bene, nelle more fallita.

La Ifinord, costituitasi in giudizio, chiedeva il rigetto dell'opposizione.

Il Tribunale con sentenza del 3.2.1996 rigettava l'opposizione perchè infondata e dichiarava improcedibile la domanda nei confronti del fallimento (omissis) La decisione, tranne per quanto concerneva la misura degli interessi di mora, veniva confermata dalla Corte d'appello di Venezia con sentenza del 22.3.2000.

Avverso detta sentenza Bettella Luigi ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi, cui resiste la Ifinord Leasing spa in liquidazione con controricorso. Il ricorrente ha presentato anche memoria.

Motivi della decisione

Nel primo motivo il ricorrente denuncia violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1322 comma 2 c.c. e 1478 c.c. e insufficiente motivazione circa un punto decisivo. Lamenta la non correttezza del richiamo alla disciplina obbligatoria della compravendita fatto dalla Corte d'appello di Venezia, secondo cui - infatti - la circostanza della mancata consegna del bene era da ritenersi del tutto irrilevante nell'economia del contratto di leasing in quanto parte di tale negozio attinge la sua disciplina dalla compravendita. Oppone, da parte sua, che non è, invece, l'acquisto del bene l'interesse primario che l'utilizzatore vuole ottenere, bensì la disponibilità del bene, esistendo nel contratto di leasing un inscindibile collegamento negoziale tra la fornitura del bene, che non può che essere realizzata mediante la consegna, ed il finanziamento.

Il motivo non può ricevere accoglimento.

Dall'impugnata sentenza si deduce a sufficienza che la Ifinord Leasing (resistente) è intervenuta nell'operazione in esame esclusivamente quale finanziatrice del Bettella (ricorrente) in vista dell'acquisto della gru marca Stern 125 matr. 125037, che lo stesso Bettella aveva scelto presso il fornitore (tale Boschetto Graziano) da lui stesso indicato.

Altresì si deduce palesemente che la Ifinord ha sostenuto per intero il costo della macchina scelta dal Bettella, pagandone il prezzo a favore del (omissis) Lo stesso contratto (clausola n. 4), poi, prevedeva - come menziona la stessa sentenza - che la consegna sarebbe stata eseguita direttamente a favore del Bettella (e quindi senza alcuna intermediazione della Ifinord Leasing) e stabiliva che la sottoscrizione del verbale di consegna avrebbe liberato il concedente (Ifinord) da responsabilità per inadempimento del fornitore e ogni azione per ottenere dallo stesso la consegna del bene sarebbe spettata all'utilizzatore, con assunzione, dunque, di ogni responsabilità in capo a quest'ultimo.

Rileva - allora - quanto già stabilito da questa Corte (sent. 30 giugno 1998 n, 6412), ovvero che in tema di adempimento di obbligazioni derivanti da contratto di leasing, qualora l'utilizzatore scelga, oltre al bene, anche il fornitore e sia stabilito che questi consegnerà il bene direttamente all'utilizzatore, l'acquisto, ad opera del concedente, è effettuato per conto dell'utilizzatore, con la previsione - quale elemento naturale del negozio - dell'esonero del primo da ogni responsabilità in ordine alle condizioni del bene acquistato per l'utilizzatore, essendo quest'ultimo a prendere contatti con il fornitore, a scegliere il bene che sarà oggetto del contratto e a stabilire le condizioni di acquisto per il concedente, il quale non assume, pertanto, neppure indirettamente l'obbligo della consegna, nè rimane tenuto alla garanzia per evizione.

Di conseguenza nella specie, in cui la fattura della ditta (omissis) dimostra che la Ifinord Leasing acquistò la gru pagando il relativo prezzo, la compravendita si perfezionò regolarmente e tale circostanza rende, come ritenuto dalla sentenza impugnata, valido ed efficace il contratto di leasing. Nel secondo motivo si denuncia violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1463, 1375, 1322, 1229 c.c. e insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo. Sostiene il ricorrente che uno degli effetti fondamentali del contratto di leasing è quello di far conseguire all'utilizzatore il godimento del bene mediante la consegna dello stesso, per cui la mancata soddisfazione di questo interesse non può che determinare la risoluzione del contratto. E sostiene, altresì, la nullità della clausola n. 4 del contratto stesso, con cui esso Bettella liberava la Ifinord da ogni responsabilità in ordine ad eventuali inadempimenti del fornitore, poichè tale clausola realizzava una vera e propria inversione del rischio.

Il motivo va disatteso.

Anche a questo proposito vale quanto già affermato da questa stessa Corte (sent. 2 novembre 1998 n. 10926), secondo cui, se il concedente imputa all'utilizzatore l'inadempimento costituito dalla sospensione del pagamento dei canoni e se l'utilizzatore eccepisce l'inadempimento del fornitore all'obbligazione di consegna, l'accoglimento dell'eccezione, che deve avvenire sulla base dell'art. 1463 c.c., non può trovare ostacolo nel fatto che il contratto di leasing contenga una clausola che riversi sull'utilizzatore il rischio della mancata consegna, dovendosi ritenere invalide siffatte clausole, ma se l'utilizzatore accetta di sottoscrivere senza riserve il verbale di consegna pure a fronte di una consegna incompleta e a maggior ragione di una mancata consegna da parte del fornitore (invece di rifiutare la prestazione e far constatare il rifiuto nel relativo verbale), egli pone il concedente nelle condizioni di dover adempiere la propria obbligazione verso il fornitore, ma non gli può essere allora consentito di opporre al concedente che la consegna non è stata completa o che non c'è stata nè di fondare su ciò il diritto di sospendere il pagamento dei canoni.

Orbene, nella specie, emerge dall'impugnata sentenza che il Bettella sottoscrisse il verbale di consegna e rilasciò questo alla Ifinord Leasing, facendone derivare l'obbligo del pagamento del prezzo del bene.

Ne consegue che gli accordi intervennero tra (omissis) (fornitore) e Bettella (utilizzatore) e vi rimase completamente estranea la società Ifinord (concedente), che la consegna fu accettata dal Bettella senza alcuna riserva - ed evidentemente ciò rientrava negli accordi con la ditta (omissis) - e che per tale ragione il Bettella non può ora fondare sulla mancata consegna il diritto di sospendere il pagamento dei canoni.

Egli non è - del resto - privo di tutela, avendo il diritto di agire nei confronti del fornitore, al fine di ottenere il risarcimento dei danni e, se del caso, l'adempimento.

Nel terzo motivo il ricorrente assume che il ragionamento della Corte territoriale presuppone un dato inesistente nell'ambito del processo, ovvero si ipotizza che vi sia stata la sottoscrizione da parte di esso Bettella di un verbale di consegna e che pertanto sia corretta l'applicazione della clausola di inversione del rischio, ma sul punto - sostiene il ricorrente - il ragionamento è carente di motivazione non essendoci agli atti nessun verbale di consegna della gru marca Stern. Superata, già, la questione relativa alla clausola di inversione del rischio, il motivo è, per la residua parte, ugualmente da disattendere, giacchè è dedotto un errore revocatorio in cui sarebbe incorso il giudice d'appello, non denunciabile come tale in questa sede.

Peraltro, parlando il ricorrente di "documento definito verbale di consegna" e deducendone la mancanza di sottoscrizione della ditta Boschetto, va per un verso osservato che è prospettata una questione di fatto (in contraddizione, in certo qual modo, con l'altra) e per altro verso che appare irrilevante la circostanza che manchi la firma della ditta (omissis) (fornitore) , essendo sufficiente e necessaria la sottoscrizione del Bettella che prende in consegna il bene, non pure senza evidenziare che in appello la firma della cui mancanza si è discusso, e su cui è stato motivato, è stata quella della concedente (Ifinord), connotandosi, quindi, di novità la questione de qua.

Il ricorso va dunque rigettato, con condanna del soccombente ricorrente alle spese, liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

LA CORTE rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese del giudizio di Cassazione, liquidate in euro 3.100/00, di cui euro 3.000/00 per onorari, oltre spese generali e accessori di legge.