24 marzo 2000

App. Milano, 21/12/1999

Fonte: Nuova Giur. Civ., 2000, I, 322 nota di CHINDEMI

La clausola di inversione del rischio inserita nel contratto di leasing che pone a carico dell'utilizzatore "tout court" il rischio della mancata consegna del bene da parte del fornitore, non realizza interessi meritevoli di tutela ed è invalida. Tale rischio può essere evitato con altra clausola che subordini il pagamento del prezzo da parte del concedente alla sottoscrizione del verbale di consegna del bene, idonea a realizzare compiutamente gli interessi sia del concedente che del fornitore.